Richiesta di sostituzione del Consulente della procura da parte del GIP al PM

Nell’ambito delle indagini penali per usura bancaria, non è infrequente che il PM richieda l’archiviazione del procedimento penale per usura oggettiva (art. 644, comma 2, c.p.) all’esito di una Consulenza Tecnica il più delle volte lacunosa, o peggio carente rispetto all’applicazione della L. 108/96 e dei principi ad essa sottesi.
Il provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno affronta tale problema, fuorviante per la Giustizia. Infatti i principi tecnico-giuridici che dovrebbero sempre presiedere il calcolo del TEG e la conseguente comparazione dei tassi effettivi con i tassi soglia usura, spesse volte non sono debitamente considerati in sede tecnica in nome della “prassi bancaria” che, invece, non può trovare la scusante di un contegno illegittimo – come più volte ha stabilito la Suprema Corte – viepiù se nell’ambito di indagini penali per usura bancaria.
il Giudice per le Indagini Preliminari, illuminato dalla difesa della parte civile sulle dette questioni tecnico-giuridiche, ha sollecitato il Pubblico Ministero a sostituire il Consulente Tecnico della Procura ed a compiere nuove indagini.

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