
Ricevere una comunicazione dalla propria banca che informa di una segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia è, per un imprenditore o un privato, una delle notizie più pericolose che si possano ricevere in ambito finanziario. Da quel momento, l’accesso al credito si complica, le linee di fido possono essere revocate e la reputazione creditizia subisce un danno spesso sproporzionato rispetto alla reale situazione economica della persona segnalata.
Un recente provvedimento cautelare emesso da un Tribunale del Nord Italia, pronunciato nell’estate del 2026, offre un esempio molto istruttivo di come questo tipo di segnalazione possa essere illegittima — e di come la legge metta a disposizione strumenti rapidi ed efficaci per ottenerne la cancellazione, con tanto di penale economica a carico della banca inadempiente.
Vediamo cosa è successo e, soprattutto, quali insegnamenti pratici se ne possono trarre.
Il caso riguarda un cliente che aveva sottoscritto anni prima un contratto di finanziamento chirografario con un istituto di credito, poi ceduto a una società specializzata nell’acquisto e nella gestione di crediti deteriorati (una cosiddetta SPV, Special Purpose Vehicle).
Ad un certo punto il cliente aveva sospeso il pagamento delle rate. Fin qui, nulla di insolito: accade spesso. La particolarità del caso, però, sta nel motivodell’interruzione dei pagamenti: non una crisi di liquidità o un’incapienza patrimoniale, ma una contestazione formale del credito stesso, comunicata alla società creditrice già da tempo e mai realmente affrontata nel merito.
Nonostante questo, la società cessionaria del credito ha proceduto alla segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi come “sofferenza”, innescando tutte le conseguenze negative che ne derivano in termini di accesso al credito.
Il cliente ha quindi agito in via d’urgenza, chiedendo al Tribunale:
• la cancellazione immediata della segnalazione, con effetto retroattivo;
• l’applicazione di una penale giornaliera a carico della banca in caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.;
• la condanna della controparte alle spese di lite.
Il punto centrale della decisione riguarda un principio spesso sottovalutato: il semplice mancato pagamento delle rate non basta, da solo, a giustificare una segnalazione a sofferenza.
Come ha ribadito anche una recente ordinanza della Corte di Cassazione richiamata nel provvedimento (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593), la segnalazione “a sofferenza” presuppone un accertamento specifico — condotto nel rispetto del Testo Unico Bancario, della delibera CICR del 29 marzo 1994 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia — circa l’esistenza di:
• una situazione patrimoniale deficitaria, oppure
• gravi e non transitorie difficoltà economiche, sostanzialmente
assimilabili a uno stato di insolvenza, anche se non formalmente accertato in sede concorsuale.
Nel caso esaminato, il Giudice ha rilevato che:
1. l’interruzione dei pagamenti derivava da una contestazione sul credito, non da un’incapacità economica;
2. la controparte non aveva mai contestato la consistenza patrimoniale né le disponibilità reddituali del cliente;
3. non risultava che la segnalazione fosse stata preceduta da una reale valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore, come invece dichiarato nella comunicazione inviata dalla società di recupero crediti.
In altre parole: la banca (o la società cessionaria) aveva trattato un inadempimento “contestato” come se fosse un inadempimento “per incapacità di pagare” — due situazioni giuridicamente ed economicamente molto diverse, che richiedono una valutazione distinta prima di attivare una segnalazione così penalizzante.
Per ottenere un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non basta dimostrare che la segnalazione sia probabilmente illegittima. Occorre dimostrare due elementi contemporaneamente:
• il fumus boni iuris: la fondatezza, almeno apparente, della propria pretesa;
• il periculum in mora: il rischio concreto che, aspettando i tempi di un giudizio ordinario, si subisca un pregiudizio grave e difficilmente riparabile.
Su quest’ultimo punto, il Tribunale ha osservato come la permanenza della segnalazione in Centrale Rischi — pur in presenza di un patrimonio consistente e di redditi significativi — sia di per sé idonea a ostacolare l’accesso al credito e a deteriorare l’affidabilità creditizia del segnalato, anche solo per il fatto che gli istituti bancari iniziano a richiedere informative aggiuntive non appena rilevano la segnalazione.
Questo è un aspetto centrale, spesso frainteso: non serve dimostrare un danno già avvenuto. Basta dimostrare che il danno è concreto e imminente nel tempo necessario per arrivare a una sentenza di merito.
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, disponendo:
• l’ordine di cancellazione immediata della segnalazione “a sofferenza” dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia;
• una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine, a partire dal sedicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.;
• la condanna alle spese di lite a carico della parte resistente.
L’applicazione della penale ex art. 614-bis c.p.c. merita un cenno a parte: si tratta di uno strumento pensato per rendere effettivi i provvedimenti che impongono un obbligo di fare infungibile — come, appunto, la cancellazione di un dato da un archivio come la Centrale Rischi — trasformando un ordine “sulla carta” in un vero deterrente economico contro l’inerzia della banca.
Questa vicenda offre alcuni insegnamenti operativi molto concreti:
• Non tutti i mancati pagamenti giustificano una segnalazione a sofferenza. Se l’inadempimento nasce da una contestazione legittima e documentata del credito, la banca ha l’onere di valutarlo prima di procedere.
• La segnalazione va sempre verificata nel merito, non semplicemente contestata “in astratto”: occorre ricostruire la storia del rapporto, la corrispondenza intercorsa e la reale ragione del mancato pagamento.
• I tempi contano. Lo strumento cautelare dell’art. 700 c.p.c. consente di ottenere una tutela rapida, senza attendere gli anni di un giudizio ordinario, proprio perché il danno reputazionale creditizio si consuma giorno per giorno.
• La segnalazione illegittima ha un costo per la banca, non solo per il cliente: tra spese di lite e penali di mora, un comportamento superficiale nella gestione delle segnalazioni può risultare estremamente oneroso per l’istituto di credito.
Kipling S.r.l. affianca quotidianamente studi legali, imprenditori e privati nella verifica tecnica delle segnalazioni in Centrale Rischi e nella costruzione della documentazione necessaria a dimostrare l’illegittimità di una segnalazione a sofferenza: analisi del rapporto bancario, ricostruzione cronologica delle contestazioni, verifica di conformità alla normativa di settore e predisposizione di perizie tecniche utilizzabili direttamente in giudizio.
Se hai ricevuto una segnalazione che ritieni ingiustificata, il tempo è un fattore decisivo: prima si interviene, minore è il danno da riparare.
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Nota: per ragioni di riservatezza, i nominativi delle parti coinvolte nel procedimento sono stati omessi. I riferimenti giurisprudenziali citati sono pubblici.