Affinchè il decreto ingiuntivo possa validamente operare nei confronti del fideiussore è necessario che il creditore agisca entro 6 mesi dal momento della comunicazione di revoca degli affidamenti. Sulla base di questo principio il Tribunale di Verona ha rigettato l’istanza di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo avanzata dalla banca.
In sede di opposizione al Decreto Ingiuntivo la richiesta di declaratoria della nullità della fideiussione può essere fatta valere in via riconvenzionale. Ed invero, l’accertamento e la conseguente dichiarazione di nullità della fideiussione derivante dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell’art. 2 della legge 287/1990 può avvenire in via meramente incidentale. Tanto per il fatto che tale accertamento è rilevante ai fini della statuizione sulla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione.
Secondo quanto chiarisce il tribunale di Verona, nell’Ordinanza in commento richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità “l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale “a monte” è desumibile dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005, adottato dalla Banca d’Italia nella qualità (fino a gennaio 2006) di Autorità Garante della concorrenza nel settore del credito, in quanto dotato di elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. 13846/2019)”. Dunque sulla base di tali principi laddove la fideiussione rechi, in concreto, clausole (di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello Schema predisposto dall’ABI nel 2003 ed oggetto del richiamato provvedimento n° 55/2005 della Banca d’Italia è possibile fondare una presunzione semplice circa la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale
La nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. consente al fideiussore di invocare l’applicazione di tale norma. Conseguentemente il creditore ha l’onere di proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Inoltre, in base al dettato normativo dell’art. 1957 c.c. il creditore ha il dovere di coltivare diligentemente tali istanze a pena di decadenza dall’azione nei confronti del fideiussore.
Nell’Ordinanza in commento il Tribunale di Verona ha esaminato in maniera attenta gli atti di causa dai quali ha potuto accertare che il creditore non ha attivato la fideiussione nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della revoca dei fidi. Tanto è bastato a fare decadere il creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Quindi la fideiussione non può essere utilizzata per escutere coattivamente il credito dal fideiussore se dagli atti di causa non risulta che la banca o la società cessionaria abbiano agito giudizialmente nei confronti della società debitrice principale entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione di revoca degli affidamenti.
Sulla base di tali principi il Tribunale ha negato la concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo.
Dott. Francesco Leo