Sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.
Il Tribunale di Rovereto, nella persona della Dott.ssa Consuelo Pasquali, ha accolto integralmente l’eccezione formulata nella perizia di parte predisposta dalla Kipling, a firma del Dott. Francesco Leo, in tema di ingiunzione di pagamento, come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Ed invero, l’ordinanza stabilisce che spetta al creditore che agisce in giudizio, in questo caso alla Banca, dimostrare il proprio credito “mediante produzione in giudizio non solo del titolo da cui il credito deriva, ma anche di tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso. In mancanza di questa documentazione il credito attestato dalla certificazione ex art. 50 TUB non può bastare a legittimare la concessione e/o il mantenimento della provvisoria esecutorietà”.
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Kipling Revisione Bancaria