
All’esito della notifica dell’atto di precetto relativo al mancato pagamento di un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria i mutuatari, due coniugi, hanno proposto opposizione agli atti esecutivi.
I mutuatari, tra le altre cose, hanno contestato l’indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso d’interesse Euribor attesa la mancata indicazione del coefficiente divisore 360/365, nonché l’usurarietà originaria del rapporto di mutuo.
Con riferimento all’usurarietà del rapporto la difesa dei mutuatari (avv. Gianfredi Perrucci) ha rilevato che oltre gli oneri immediatamente evidenti, quali Spese d’istruttoria, Spese di perizia, Assicurazioni connesse al finanziamento e ogni altro onere evincibile dal contratto connesso all’erogazione del credito, occorre includere ai fini dell’accertamento del TEG anche i costi non immediatamente palesati nel contratto e nei documenti di sintesi. Il principale tra essi è costituito dal maggior costo derivante dall’applicazione del regime composto.
Sul punto la Suprema Corte, con Sent. 8383/2024 e 5282/2025, quest’ultima relativa ad un giudizio nell’abito del quale la difesa tecnica è stata curata dallo studio Kipling, ha stabilito in tema di aperture di credito in conto corrente che la capitalizzazione rappresenta una remunerazione per il creditore e quindi un costo per il cliente che deve essere considerato ai fini dell’accertamento sull’usura.
Tale principio è applicabile anche ai mutui e. più in generale, a tutte le operazioni di finanziamento in regime composto.
Il Giudice ritenendo fondata la circostanza secondo la quale è rilevante ai fini dell’usura il “maggiore esborso dovuto al differenziale fra gli interessi corrispettivi derivante dalla applicazione della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice”.
Sulla base di tale conclusione “può ritenersi accertata l’usurarietà del T.A.E.G. sulla scorta del regime finanziario della capitalizzazione semplice, comprensiva anche del maggior esborso derivante dal regime applicato dalla banca”.
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Dott. Francesco Leo