Usura originaria del tasso moratorio e oneri difensivi secondo la Cassazione

Contestazioni puntuali di mora

Usura originaria del tasso moratorio e oneri difensivi secondo la Cassazione

Nell’Ordinanza della Cassazione 29817/2024 la Terza Sezione Civile offre una chiave di lettura approfondita di alcuni principi che devono presiedere la contestazione in tema di interessi usurari, con particolare riferimento agli interessi di mora.
Nel caso trattato dalla Suprema Corte la fattispecie contrattuale di riferimento è quella del Leasing. Tuttavia, i principi dettati nell’ordinanza in commento hanno carattere generale e ben si adattano anche ad altre fattispecie di rapporti bancari come ad esempio il Mutuo.
La Cassazione si sofferma su due principali aspetti, ossia la funzione della clausola di salvaguardia nell’ambito dell’usura originaria e le modalità di contestazione degli interessi usurari. Su questo ultimo aspetto, l’elemento di novità è costituito anche dall’onere probatorio che grava in capo all’istituto di credito nell’ambito dell’esplicazione delle proprie difese.

La CTP strumento essenziale nel contenzioso bancario

Le difese del cliente di un istituto di credito al quale si contesta l’usurarietà degli interessi, e più in generale la legittimità delle competenze, devono essere puntuali con riferimento agli interessi o alle competenze contestate ed alla loro quantificazione, atteso che grava sul cliente l’onere della prova. Quindi non è ammissibile una contestazione generica. Inoltre, nell’ambito del successivo contenzioso bancario non può essere disposta la CTU, visto che sarebbe meramente esplorativa.
Sul punto le Sezioni Unite con Sentenza 3086/22 hanno stabilito il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, chiarendo che non può essere disposta una consulenza tecnica utile ad “esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un’indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”.
L’Ordinanza 29817 del 19 novembre 2024 introduce, rispetto a tale principio, una ulteriore, interessante specificazione. Ed invero, secondo la Cassazione all’onere del cliente corrisponde uno speculare onere della banca la cui difesa deve essere altrettanto specifica. Questa Ordinanza chiarisce che se il cliente formula contestazioni precise sull’usurarietà dei tassi d’interesse, sulla loro illegittimità o più in generale contesta le competenze generate da un rapporto bancario, in maniera precisa, allegando un Consulenza tecnica di Parte, la banca non può esplicare una difesa generica, ma deve essere altrettanto puntuale. Su questo aspetto la Corte di cassazione è molto chiara affermando che “In caso di giudiziale contestazione mediante dettagliata relazione peritale dell’applicazione di saggi di interesse ritenuti illegittimi nel corso di rapporti bancari non è sufficiente una contestazione genericamente formulata con riferimento alla violazione dell’art. 115 c.p.c., essendo viceversa necessaria la puntuale indicazione dei saggi asseritamente nel caso concreto applicati (v. Cass. 27545/2023)”. Tale principio relativo alla corretta determinazione del saldo dare avere di un rapporto bancario è strettamente connesso, nell’Ordinanza in commento, all’esame di validità delle clausole contrattuali la cui nullità è suscettibile di incidere in maniera molto significativa sul saldo dare/avere di ogni rapporto bancario.

Usura originaria del tasso di mora e clausola di salvaguardia

Con specifico riferimento all’usura originaria l’Ordinanza 29817/24 pronunciata dalla Corte di Cassazione chiarisce il principio in base al quale se il tasso di mora è usurario al momento della stipula, tale illegittima pattuizione non può essere sanata dalla sola presenza della clausola di salvaguardia e tanto vale, oltre che per gli interessi corrispettivi, anche per gli interessi di mora. Secondo la Suprema Corte, la clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di una clausola originariamente legittima rispetto alla modifica sopravvenuta dei tassi d’interesse. Pertanto lo scopo della clausola di salvaguardia è nel mantenimento delle modifiche di tasso sopravvenute entro il tasso soglia. Pertanto la clausola di salvaguardia ha lo scopo di impedire l’applicazione di tassi illegittimi successivamente alla stipula del contratto.
La clausola determinativa degli interessi moratori non può essere interpretata separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione visto che al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la L. 108/96 sull’usura, è nulla. Ciò avviene anche nel caso dell’usura originaria del tasso di mora.

Come contestare l’usura originaria del tasso di mora?

Secondo i principi giurisprudenziali esaminati se il tasso pattuito alla stipula è usurario resta usurario anche in presenza di una clausola di salvaguardia, cioè quella clausola che prevede che il tasso d’interesse eccedente i tassi soglia usura debba essere ricondotto entro il limite previsto dalla legge. Tale principio vale sia per il tasso corrispettivo che per il tasso di mora.
Il cliente che contesta l’usurarietà degli interessi di mora, ma anche di quelli corrispettivi, deve farlo in maniera precisa e puntuale, cioè indicando sia quantitativamente che temporalmente gli interessi che assume essere usurari. Tale risultato è perseguito mediante una Consulenza Tecnica di Parte, che in ambito bancario è chiamata anche perizia econometrica. In assenza di una contestazione precisa, secondo quanto chiariscono le Sezioni Unite della Cassazione non può essere disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio poiché sarebbe meramente esplorativa. In sostanza, la CTU esplorativa avrebbe lo scopo di supplire alle carenze probatorie di cui sono onerate le parti in causa.
A tale onere del cliente corrisponde, specularmente, eguale onere della banca, che, nelle proprie difese, deve utilizzare analoghi criteri di precisione e puntualità non potendo sviluppare difese generiche.

(Cass Civ III Sez Civ Ord 29817 del 19/11/2024)

Dott. Francesco Leo

Leggi sentenza

Kipling 90
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.