Usura Bancaria
Usura 644 C.P.
L’usura bancaria è il reato previsto dall’art. 644 del Codice Penale.
La norma prevede che sia punito chiunque a fronte di un’operazione di finanziamento si faccia dare, o semplicemente promettere interessi usurari.
Sono usurari gli interessi promessi o corrisposti dal debitore che versa in stato di bisogno, calcolati in misura tale da rendere il loro rimborso difficile o addirittura impossibile.
Una delle tecniche più utilizzate per occultare l’usura è l’interesse composto. Difatti anche applicando tassi contrattuali entro i limiti di legge, può verificarsi in fase di svolgimento del rapporto il superamento dei tassi soglia usura.
In sintesi l’interesse non restituito nei tempi dovuti diventa capitale produttivo di interessi, aumentando l’esposizione debitoria e di conseguenza i costi addebitati.
Tale prassi è comune all’usura criminale ed a quella bancaria.
Usura oggettiva e soggettiva
L’usura oggettiva è così definita poiché determinabile matematicamente. Essa è infatti espressa mediante l’indicazione in misura percentuale di un tasso, detto Tasso Effettivo Globale (TEG).
Tale indice esprime il costo effettivamente sostenuto a fronte del prestito goduto. Il confronto del TEG con il Tasso Soglia Usura consente di determinare la sussistenza di eventuale usura.
Nella prassi dei Tribunali è possibile che l’usura oggettiva sia determinata in valore assoluto come importo degli interessi richiesti in eccesso rispetto al limite consentito dalla legge.
L’usura soggettiva invece è costituita dalla valutazione dei fatti. Tale valutazione non è ancorata a dei parametri predeterminati ed è lasciata al libero apprezzamento del Giudice.
È quindi evidente che l’usura soggettiva non è quantificabile a priori né in misura percentuale né come importo economico, poiché non vincolata a parametri preordinati dalla Legge.
TEG E TAEG
Il TEG acronimo di Tasso Effettivo Globale, è l’indice che esprime il costo sostenuto dal cliente per aver goduto di una determinata somma di denaro.
Tale indice si determina solo dopo che interessi e competenze sono stati addebitati.
Invece, con il termine TAEG acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale è indicato il costo del denaro al momento della stipula di un contratto di credito. Tale indice è determinato su base teorica ed è pertanto conoscibile a priori.
Entrambi gli indici devono essere contenuti, sia in sede di stipula di un contratto che di svolgimento del rapporto, al di sotto delle soglie di usura.
Il TAEG riguarda l’usura originaria (o contrattuale), mentre il TEG l’usura sopravvenuta in sede di svolgimento del rapporto.
In tutti i casi in cui si riscontra usura, la Legge 44/99 accorda specifiche tutele preventive alle vittime di tali reati.
L’art. 20 della L. 44/99 consente a coloro i quali abbiano sporto querela per i reati di usura ed estorsione di sospendere tutte le esecuzioni mobiliari ed immobiliari per 300 giorni, nonché le cartelle esattoriali per 3 anni.
L’ordinanza di rimessione n°15188 del 20 giugno 2017 alle Sezioni Unite riassume il dibattito giurisprudenziale in merito alla metodologia di determinazione del tasso effettivo. Infatti, un primo orientamento conferisce importanza alle modalità di calcolo delineate nelle Istruzioni Banca d’Italia, presupponendo che i dati da raffrontare – ossia tasso Soglia Usura e tasso effettivamente applicato – debbano essere calcolati con identiche modalità e componenti di costo per ragioni di “omogeneità”; il secondo orientamento – cui la I Sezione Civile pare aderire – afferma nella determinazione del tasso effettivo il valore prevalente dell’art. 644 c.p. e della L. 108/96.
Giurisprudenza della cassazione e determinazione del TEG
L’ordinanza di rimessione n°15188 del 20 giugno 2017 alle Sezioni Unite riassume il dibattito giurisprudenziale in merito alla metodologia di determinazione del tasso effettivo. Infatti, un primo orientamento conferisce importanza alle modalità di calcolo delineate nelle Istruzioni Banca d’Italia, presupponendo che i dati da raffrontare – ossia tasso Soglia Usura e tasso effettivamente applicato – debbano essere calcolati con identiche modalità e componenti di costo per ragioni di “omogeneità”; il secondo orientamento – cui la I Sezione Civile pare aderire – afferma nella determinazione del tasso effettivo il valore prevalente dell’art. 644 c.p. e della L. 108/96. Pertanto, qualsiasi costo addebitato al cliente deve essere considerato nella determinazione del TEG a prescindere dalle istruzioni Banca d’Italia. Infatti, il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria.
Le stesse istruzioni della Banca d’Italia – che per la verità, non risultano prese in considerazione nell’ambito della normativa di cui alla legge n° 108/96 – sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari. Le dette istruzioni, in altri termini, non hanno, ne propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell’autonomia dei privati.
e istruzioni Banca d’Italia. Infatti, il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria
Formule per il calcolo usura
Nella prassi dei tribunali civili e penali sono utilizzate due formule per il calcolo del TEG:
quella dettata dalla Banca d’Iitalia
da ultimo nel 2016, per la rilevazione dei TEG medi:
che a far data dal 1 gennaio 2010, risulta modificata nella seconda parte, nei seguenti termini:
L’algoritmo del GUP di Ascoli Piceno
utilizzato prevalentemente in ambito penale, secondo le indicazioni offerte nella sentenza della Corte di Cassazione Pen. n. 12028/10, dal quale trae origine un vero e proprio orientamento tecnico giurisprudenziale:
Entrambe le formule matematiche sono oggetto di vivo dibattito giurisprudenziale e dottrinale, pertanto le modalità di applicazione delle stesse non sono sempre univoche soprattutto per quanto riguarda la componente oneri.
Verifica del superamento della soglia usura
Negli anni si sono susseguite due differenti modalità di comparazione
Comparazione con l ‘entrata in vigore della legge 108/96
Per verificarne la legittimità del Tasso Effettivo è necessaria la comparazione con il Tasso Soglia Usura trimestralmente vigente per la categoria di operazione corrispondente.
Fino all’entrata in vigore del decreto Sviluppo il tasso soglia usura si calcolava maggiorando il tasso medio (TEGm) del suo 50%.
Il “Decreto Sviluppo” e la nuova modalità di calcolo del limite
Con il D.L. n° 70 del 13 maggio 2011 c.d. “Decreto Sviluppo” all’art. 8, comma 7 lett. d), è stata introdotta una diversa modalità di determinazione del Tasso Soglia Usura. Secondo la norma il Tasso Medio (TEGm) deve essere aumentato del suo 25%, a tanto devono essere aggiunti ulteriori + 4 punti percentuali. Il risultato di tali maggiorazioni deve essere contenuto entro il limite di 8 punti percentuali complessivi tra il tasso soglia ed il tasso medio.